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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.28. in Assemblea riferita al C. 2613-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/12/2014  [ apri ]
1.28.

  Al comma 1, capoverso Art. 55, sopprimere il terzo comma.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente:
  «Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.»;

  all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 57,

   sostituire il primo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle Regioni»;

   sostituire il secondo comma con il seguente: «Fanno parte del Senato i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Giunta regionale designa, tra i propri componenti, gli altri senatori ad essa spettanti. I senatori possono farsi rappresentare da altri componenti della medesima Giunta. La delega vale per la singola seduta e può essere rinnovata.»;
   al terzo comma, sostituire le parole: inferiore a due con le seguenti: inferiore a tre;

   sostituire il sesto comma con il seguente: «I senatori che rappresentano ciascuna Regione esprimono il proprio voto unitariamente secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Senato»;

  sostituire l'articolo 3 con il seguente:

  L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – È deputato di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

  Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.»;

  sostituire l'articolo 8 con il seguente:

  L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67.

  I membri del Senato rappresentano la Regione o la Provincia Autonoma nella quale sono stati eletti. I membri della Camera dei deputati rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.»;

   all'articolo 38, sopprimere i commi 1, 5, 6.