Al comma 1, capoverso Art. 55, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta e il numero dei deputati trecentoquindici.».
Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso Art. 57, primo comma, sostituire le parole: cento senatori con le seguenti: centocinquanta senatori.