Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56 della Costituzione, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
«La legge dispone la incandidabilità di coloro che detengano, anche indirettamente, o congiuntamente con altri, una partecipazione che comporti il controllo, ovvero l'esercizio di un'influenza dominante, su una società vincolata con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero intrattengano con essa rapporti contrattuali che conferiscono la facoltà di esercitare un'influenza dominante sulla composizione degli organi sociali o sulle attività societarie, o beneficiano di tali rapporti contrattuali per interposta persona.»