Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Elettorato attivo e passivo dei giovani).
1. All'articolo 48, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali è riconosciuto ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età».
Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «hanno compiuto i diciotto anni di età entro il giorno di indizione dei comizi elettorali».