Al comma 1, capoverso Art. 117, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La legge dello Stato che contenga disposizioni generali in materie di cui al secondo comma e che assegni alle Regioni un termine, comunque non inferiore a novanta giorni, per la propria attuazione può prevedere espressamente norme a contenuto cedevole, che trovino applicazione nelle Regioni inadempienti una volta decorso inutilmente tale termine e fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative.