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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 261

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
4.2.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle verifiche attitudinali, delle eventuali segnalazioni ricevute, della partecipazione ai percorsi di formazione continua di cui all'articolo 2, e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
  2. Ai fini del comma 1 le strutture di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione inerente i risultati delle rilevazioni di soddisfazione degli utenti riferite all'anno precedente.