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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1.  nelle commissioni riunite I-XI in sede referente riferita al C. 261

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/10/2016  [ apri ]
5.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione di un fondo sperimentale per la videosorveglianza).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un fondo per finanziare l'acquisto e l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui all'articolo 1 con una dotazione di 5 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta, nei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.