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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.48. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2607

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.48.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs 163 del 2006 fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del d.lgs 163 del 2006 in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato.