Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati.