Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico.