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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2607

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.110.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma I definisce in particolare:
   a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tuffi i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;
   b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

   c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tuffi i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:
    1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;
    2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;
    3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);
   d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;
   e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità.