Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizione di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;.