Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso, fondi pubblici potranno essere destinati al pagamento di riscatti eventualmente richiesti dalle organizzazioni criminali o terroristiche che abbiano sequestrato cittadini italiani incautamente avventuratisi in teatri di crisi, salvo diversa deliberazione delle Camere, adottata in seduta segreta, secondo le previsioni dell'articolo 64 della Costituzione.