Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Perdurando la situazione d'instabilità e l'assenza di una legittima autorità politica in Libia in grado di garantire l'unità del Paese, il Governo italiano è autorizzato a sospendere in parte o nella sua totalità le missioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dandone tempestiva comunicazione al Parlamento.