stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.17.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 2598

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/09/2014  [ apri ]
10.17.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici che hanno conseguito almeno tre seggi in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo svoltesi in data più prossima alla data di indizione delle elezioni dei Comitati. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico ovvero da un loro rappresentante appositamente designato in ciascun ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari. La designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o movimenti politici rappresentativi di minoranze linguistiche che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica».