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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.15.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 2598

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/09/2014  [ apri ]
10.15.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: «in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con il metodo maggioritario».

  Conseguentemente, l'articolo 21 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:
  Art. 21. – (Ripartizione dei seggi). – 1. Alla lista che ha riportato il maggiore numero di voti è attribuito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Comitato, qualora abbia raggiunto una percentuale inferiore, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste. A tale fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
  3. In caso di parità di voti tra liste, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista il cui consigliere ha ottenuto la più alta cifra individuale. In caso di ulteriore parità tra questi le disposizioni di cui al comma i si applicano alla lista con il consigliere più anziano di età tra quelli che hanno conseguito la cifra individuale più elevata.
  4. Il presidente del Comitato è eletto tra i consiglieri della lista che ha riportato più voti.