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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.14.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 2598

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/09/2014  [ apri ]
10.14.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
   3-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine del contenimento dei costi, il Comitato ha preferibilmente sede presso la struttura diplomatica o consolare ovvero presso l'istituto italiano di cultura all'estero competenti per territorio. Qualora, per comprovate esigenze logistiche, ciò non sia possibile, l'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede».