Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: In ogni circoscrizione consolare sono inserite le seguenti:, intesa come area geografica di cui è competente una cancelleria consolare, un consolato, un vice consolato o un'agenzia consolare;
2) le parole: tremila cittadini sono sostituite dalle seguenti: cinquemila cittadini;
b) il comma 3 è abrogato.