Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2014
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9.35.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.