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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.59. in Assemblea riferita al C. 2598-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/09/2014  [ apri ]
8.59.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro degli affari esteri individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi, di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.