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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.300. in Assemblea riferita al C. 2598-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/09/2014  [ apri ]
5.300.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme al coniuge e ai figli, nonché ai parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalità di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonché le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è nel massimo di trentasei mesi con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 ed euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede quanto all'anno 2014 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1990 e quanto agli anni dal 2015 al 2018 mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.».

Il Governo