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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in Assemblea riferita al C. 2598-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 09/09/2014  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Con provvedimento dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrano, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia dal febbraio 2011 in ragione di contratti sottoscritti dalla Libia e garantiti dal Governo italiano.
  2. Per ciascuna impresa, sulla base della documentazione fornita, sono valutati i mancati pagamenti, anche parziali, ed i crediti maturati alla data del 30 giugno 2014 e non riscossi.
  3. A favore dei soggetti, di cui al comma 1, è disposto l'indennizzo, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative ed entro il limite massimo di spesa di euro 300 milioni per l'anno 2015, dei mancati incassi di cui al comma 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in euro 300 milioni per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, relativa all'attuazione dell'articolo 8 del Trattato, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 7 del 2009.