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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.14. in Assemblea riferita al C. 2598-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2014  [ apri ]
10.14.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 4 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Al fine del contenimento dei costi, il Comitato ha preferibilmente sede presso la struttura diplomatica o consolare ovvero presso l'istituto italiano di cultura all'estero competenti per territorio. Qualora, per comprovate esigenze logistiche, ciò non sia possibile, l'autorità consolare collabora con il Comitato per il reperimento della sede».