Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'articolo 1 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1:
dopo le parole: «In ogni circoscrizione consolare» sono aggiunte le seguenti: «, intesa come area geografica di cui è competente una cancelleria consolare, un consolato, un vice consolato o un'agenzia consolare»;
le parole: «tremila cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila cittadini»;
il comma 3 è abrogato.