Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In deroga a quanto previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile, il diritto al risarcimento del danno derivante da condotte dolose o colpose di esercenti professioni sanitarie, anche presso strutture sanitarie pubbliche o private, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive in dieci anni dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.