Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede: quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2017 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2018 mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.