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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.51. in Assemblea riferita al C. 259-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/02/2017  [ apri ]
6.51.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-sexies, primo comma, sostituire le parole da: Se i fatti fino alla fine del comma, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
  Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.