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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.50. in Assemblea riferita al C. 259-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/02/2017  [ apri ]
11.50.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: deve prevedere fino a: retroattività della copertura con le seguenti: è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunziati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le imprese di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche a eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla impresa durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.