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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.9.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/08/2014  [ apri ]
9.9.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli asili nidi, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, può altresì, concedere finanziamenti a tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, unitamente ai soggetti privati a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione dell'intervento di efficientamento. I progetti di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'Ente proprietario, sono presentati da fondi immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori di intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «operazioni» con le seguenti «dei progetti di investimento».