Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza dell'edificio almeno pari a:
a) classe B per edifici di classe pari o inferiore a C;
b) classe A per gli edifici di classe B. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti della progettazione, direzione dei lavori e collaudo dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.