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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7-sexies.2.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
7-sexies.2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.