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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7-bis.3.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
7-bis.3.
inammissibile

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Agromeccanico professionale) –1. È definito agromeccanico professionale il soggetto che svolge attività agromeccanica di cui all'articolo 5, sotto forma sia di impresa individuale che in forma societaria.
  2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è agromeccanico professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e di competenze professionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, dedica all'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 del presente decreto, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attività medesima almeno il 50 per cento del proprio reddito globale di lavoro.
  3. Le regioni, mediante regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
  4. Le società di persone e di capitali sono considerate agromeccanici professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui all'articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale;
   b) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di agromeccanico professionale.

  5. All'agromeccanico professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale definito ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  6. I lavoratori autonomi di cui al comma 5 in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica e il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle commissioni provinciali dell'artigianato e alle sedi provinciali dell'INPS competenti da effettuare non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate o montane.
  8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia nelle zone agricole che in altre zone, delle opere e dei fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».