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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.8.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
30.8.
inammissibile

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  «2-bis. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 5 milioni di euro nel 2015, a 20 milioni di euro nel 2016 ed a 20 milioni di euro nel 2017.».

ident. 30.1.30.9.30.10.30.14.