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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
30.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Proroga in materia di impianti funiviari).

  1. Le proroghe dei termini, in materia di impianti funiviari, previste, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, e dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 31 dicembre 2013 n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, possono decorrere anche dalla scadenza della vita tecnica delle singole parti che, ai sensi del comma 3.5 dell'articolo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, si trovano ad avere una scadenza diversa da quella dell'intero impianto, anche se inattivo da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto».