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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30-quinquies.1.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
30-quinquies.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30-quinquies.
(Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99).

  1. L'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:
  «Art. 45. (Istituzione del Fondo per l'attivazione di misure di coesione sociale nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi). 1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
  2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato all'attivazione di misure di coesione sociale per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
  3. Il Fondo è alimentato:
   a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
   b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto».