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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.6.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
26.6.

  Sostituire l'articolo 26, con il seguente:

Art. 26.

  1. Il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.
  2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano gli incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.
  3. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
  4. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3».
  5. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 5, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al presente articolo, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.