Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riconosce la compensazione della differenza tariffaria tra l'energia elettrica prodotta e quella consumata in favore degli impianti fotovoltaici ad uso domestico, installati su edifici, di potenza nominale fino a 9 kW.