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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
26.01.

  Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

  1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all'articolo 38-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche.
  2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l'assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale dei riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4.