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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.4.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
25.4.

  L'articolo è sostituito dal seguente:
  1. Il GSE, per lo svolgimento delle attività di gestione di verifica e di controllo inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno si ispira ai criteri propri dell'attività amministrativa di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il GSE propone al Ministero dello sviluppo economico un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisisti previsti per le varie forme di incentivazione, in particolare per quei periodi di incentivazione che hanno visto il maggior numero di convenzioni attivate, con l'indicazione di differenti percentuali di copertura dell'insieme degli impianti. Per ogni tipologia di controllo e verifica, il GSE, definisce i relativi costi sulla base delle attività svolte in passato e li sottopone al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento del piano di cui al comma 2, il MISE definisce l'obiettivo numerico per ogni tipologia di impianto anche sulla base delle risultanze storiche dei controlli effettuati.
  4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede a identificare le modalità di copertura dei costi di cui al comma 2. Le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli sono destinate alla finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.