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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.7.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
23.7.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  «3-ter. Nelle more del processo di revisione dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stabilisce un obiettivo di riduzione della potenza interrompibile di almeno il 30 per cento rispetto al 2014 e un taglio della base d'asta per l'individuazione degli impianti del 10 per cento, ad esclusione dei servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010. I risparmi conseguiti sono destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23».