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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.10.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
23.10.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  «3-ter. Alla stessa finalità di cui al comma 1, sono destinati i maggiori introiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi 3-quater e 3-quinquies, 3-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.
  3-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre n. 625, la seguente aliquota di prodotto:
   a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
   b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
   c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

  3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della logge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del comma 3-ter, garantendo che i medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i soggetti che ne hanno diritto.».