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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22-ter.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
22-ter.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

Articolo 22-ter.1
(Esenzione delle microimprese dall'imposta regionale sulle attività produttive).

  1. A decorrere dall'anno 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3. Il Governo provvede a emanare, entro il 31 dicembre 2013, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo.
  I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2014.
  4. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  5. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 2 le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  6. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 2 e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3 e 4, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  7. L'articolo 15, commi 13 e 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e l'articolo 7 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati.