Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario.