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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
21.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 («Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»), dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «2. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma non comporta la nullità del contratto di conto corrente.
  3. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvedo a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio di portabilità del conto corrente.
  4. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.»