Al comma 7-bis dopo le parole: vicende relative all'attività di impresa sono inserite le seguenti: l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possono essere validamente iscritti nel registro delle imprese; in tale caso, l'autenticazione delle firme è effettuata dal Conservatore del Registro delle imprese con modalità telematica.