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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.7.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
20.7.

  All'articolo 20, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto a sette giorni e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».