Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
1-bis. La Consob può stabilire con provvedimento motivato che l'obbligo di offerta di cui al comma 1 consegua al superamento di una soglia inferiore al trenta per cento, ma comunque superiore al venticinque per cento, qualora risulti provato che la soglia inferiore così stabilita è sufficiente per esercitare il controllo sulla società.