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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
19.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 19-bis.
(Regime speciale, agli effetti del Registro, per la cessione di aree e di opere a scomputo).

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento è effettuato nei confronti dei comuni ed ha per oggetto aree o opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, a cui si applica l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000 n. 342: 200 euro”.» Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.