Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Regime agevolato per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale).
All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento” ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.