stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17-bis.04.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 2568

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/07/2014  [ apri ]
17-bis.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente:

Art. 17-ter.

  1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  7-bis. Il concessionario che dia corso a investimenti in opere infrastrutturali, in opere o impianti di non facile rimozione ulteriori rispetto al programma di cui al comma 6 lettera a), può chiedere all'Autorità portuale una revisione delle clausole e dei termini anche temporali dell'atto concessorio, in modo da consentirgli l'equilibrio economico finanziario degli investimenti medesimi. L'Autorità portuale assume le determinazioni al riguardo, previa delibera del Comitato portuale.